14 Marzo 2019

I permessi ex legge 104/1992 possono essere richiesti sottoforma di tre giorni mensili oppure due ore giornaliere, a scelta del lavoratore disabile. Se a fruire dei permessi sono i familiari, potranno essere richiesti tre giorni ogni mese, soltanto se il malato non è ricoverato a tempo pieno.

Risponde:

Gianluca Germani

Avvocato e Consulente Legale presso Spolverato e Soci Consulenti del Lavoro di Padova

La risposta è sì. L’articolo 33 prevede dei limiti a seconda di chi sia il richiedente del permesso 104. Se il richiedente è direttamente il lavoratore disabile, quest’ultimo potrà scegliere tra due ore giornaliere per giorno lavorativo o tre giorni mensili a sua scelta. Diversamente, i familiari, quindi il coniuge del lavoratore o i parenti e gli affini entro il secondo e il terzo grado, potranno fruire di tre giorni mensili a scelta. Condizione per la fruizione di questi ultimi è, tuttavia, che il lavoratore disabile non sia ricoverato a tempo pieno. Per quanto riguarda, invece, i lavoratori part time, i permessi verranno riproporzionati in base all’orario ridotto. È importante ricordare altresì che i giorni di permesso non fruiti verranno persi.

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Esistono strumenti alternativi ai permessi come altri congedi lavorativi?

L’articolo 7 del D.Lgs. 119/2011 preve la possibilità per il lavoratore disabile di richiedere un congedo retribuito della durata massima di 30 giorni annui. Esiste, inoltre, un congedo straordinario di due anni, non retribuito.

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