07 Marzo 2019

La legge 104/1992 prevede che il lavoratore disabile affetto da patologia oncologica possa richiedere direttamente i permessi retribuiti. Altresì possono richiederlo i suoi familiari entro il terzo grado di parentela.

Risponde:

Gianluca Germani

Avvocato e Consulente Legale presso Spolverato e Soci Consulenti del Lavoro di Padova

La risposta è sì. La legge 104 del 1992 prevede che il lavoratore disabile affetto da patologia ematologica o oncologica possa richiedere direttamente il permesso retribuito ex legge 104 del 1992. Altresì potranno richiederlo i familiari del lavoratore, ove per familiari riteniamo il coniuge del disabile o i parenti o affini entro il secondo e il terzo grado.

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Ci sono dei limiti alla fruizione dei permessi ex legge 104/1992?

I permessi ex legge 104/1992 possono essere richiesti sottoforma di tre giorni mensili oppure due ore giornaliere, a scelta del lavoratore disabile. Se a fruire dei permessi sono i familiari, potranno essere richiesti tre giorni ogni mese, soltanto se il malato non è ricoverato a tempo pieno.

Esistono strumenti alternativi ai permessi come altri congedi lavorativi?

L’articolo 7 del D.Lgs. 119/2011 preve la possibilità per il lavoratore disabile di richiedere un congedo retribuito della durata massima di 30 giorni annui. Esiste, inoltre, un congedo straordinario di due anni, non retribuito.

Quali sono le tutele per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o oncoematologiche?

I contratti collettivi nazionali garantiscono alcune tutele per il lavoratore con una patologia grave, tra cui ricordiamo il diritto ad assentarsi per le cure e il diritto a conservare il proprio posto di lavoro.