La legge 104/1992 prevede che il lavoratore disabile affetto da patologia oncologica possa richiedere direttamente i permessi retribuiti. Altresì possono richiederlo i suoi familiari entro il terzo grado di parentela.
La risposta è sì. La legge 104 del 1992 prevede che il lavoratore disabile affetto da patologia ematologica o oncologica possa richiedere direttamente il permesso retribuito ex legge 104 del 1992. Altresì potranno richiederlo i familiari del lavoratore, ove per familiari riteniamo il coniuge del disabile o i parenti o affini entro il secondo e il terzo grado.
I permessi ex legge 104/1992 possono essere richiesti sottoforma di tre giorni mensili oppure due ore giornaliere, a scelta del lavoratore disabile. Se a fruire dei permessi sono i familiari, potranno essere richiesti tre giorni ogni mese, soltanto se il malato non è ricoverato a tempo pieno.
L’articolo 7 del D.Lgs. 119/2011 preve la possibilità per il lavoratore disabile di richiedere un congedo retribuito della durata massima di 30 giorni annui. Esiste, inoltre, un congedo straordinario di due anni, non retribuito.
I contratti collettivi nazionali garantiscono alcune tutele per il lavoratore con una patologia grave, tra cui ricordiamo il diritto ad assentarsi per le cure e il diritto a conservare il proprio posto di lavoro.