21 Marzo 2019

L’articolo 7 del D.Lgs. 119/2011 preve la possibilità per il lavoratore disabile di richiedere un congedo retribuito della durata massima di 30 giorni annui. Esiste, inoltre, un congedo straordinario di due anni, non retribuito.

Risponde:

Gianluca Germani

Avvocato e Consulente Legale presso Spolverato e Soci Consulenti del Lavoro di Padova

La risposta è sì. Esiste un congedo per cure disciplinato dall’articolo 7 del decreto legislativo 119 del 2011. Questo congedo darà diritto a non più di 30 giorni di congedo annui, dovrà essere presentata apposita domanda da parte del lavoratore disabile e il trattamento economico riservato al lavoratore che fruisca del congedo sarà quello previsto per le assenze per malattia. Altro congedo è quello straordinario di due anni che, tuttavia, non sarà retribuito.

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