L’articolo 7 del D.Lgs. 119/2011 preve la possibilità per il lavoratore disabile di richiedere un congedo retribuito della durata massima di 30 giorni annui. Esiste, inoltre, un congedo straordinario di due anni, non retribuito.
La risposta è sì. Esiste un congedo per cure disciplinato dall’articolo 7 del decreto legislativo 119 del 2011. Questo congedo darà diritto a non più di 30 giorni di congedo annui, dovrà essere presentata apposita domanda da parte del lavoratore disabile e il trattamento economico riservato al lavoratore che fruisca del congedo sarà quello previsto per le assenze per malattia. Altro congedo è quello straordinario di due anni che, tuttavia, non sarà retribuito.
La legge 104/1992 prevede che il lavoratore disabile affetto da patologia oncologica possa richiedere direttamente i permessi retribuiti. Altresì possono richiederlo i suoi familiari entro il terzo grado di parentela.
I permessi ex legge 104/1992 possono essere richiesti sottoforma di tre giorni mensili oppure due ore giornaliere, a scelta del lavoratore disabile. Se a fruire dei permessi sono i familiari, potranno essere richiesti tre giorni ogni mese, soltanto se il malato non è ricoverato a tempo pieno.
I contratti collettivi nazionali garantiscono alcune tutele per il lavoratore con una patologia grave, tra cui ricordiamo il diritto ad assentarsi per le cure e il diritto a conservare il proprio posto di lavoro.