28 Marzo 2019

I contratti collettivi nazionali garantiscono alcune tutele per il lavoratore con una patologia grave, tra cui ricordiamo il diritto ad assentarsi per le cure e il diritto a conservare il proprio posto di lavoro.

Risponde:

Gianluca Germani

Avvocato e Consulente Legale presso Spolverato e Soci Consulenti del Lavoro di Padova

Non esiste una disciplina specifica in materia di assenze per patologie ematologiche o oncologiche. Tuttavia i CCNL, i contratti collettivi nazionali, prevedono delle tutele a favore del lavoratore. Tra queste tutele ricordiamo principalmente il diritto a mantenere una retribuzione o un’indennità che potrà essere a carico dell’INPS, il diritto ad assentarsi per le cure che sono richieste dalla patologia, e il diritto, cosa più importante, a mantenere, a conservare il posto di lavoro per un periodo che è detto “periodo di comporto”.

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Patologie oncologiche ed ematologiche: i permessi di lavoro ex legge 104/1992 possono essere richiesti sia dal paziente che dai familiari?

La legge 104/1992 prevede che il lavoratore disabile affetto da patologia oncologica possa richiedere direttamente i permessi retribuiti. Altresì possono richiederlo i suoi familiari entro il terzo grado di parentela.

Ci sono dei limiti alla fruizione dei permessi ex legge 104/1992?

I permessi ex legge 104/1992 possono essere richiesti sottoforma di tre giorni mensili oppure due ore giornaliere, a scelta del lavoratore disabile. Se a fruire dei permessi sono i familiari, potranno essere richiesti tre giorni ogni mese, soltanto se il malato non è ricoverato a tempo pieno.

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L’articolo 7 del D.Lgs. 119/2011 preve la possibilità per il lavoratore disabile di richiedere un congedo retribuito della durata massima di 30 giorni annui. Esiste, inoltre, un congedo straordinario di due anni, non retribuito.