04 Aprile 2019

I contratti collettivi nazionali regolamentano il modo in cui viene calcolata la durata del periodo di comporto, ovvero il periodo durante il quale il lavoratore che si assenta per cure o terapie salvavita può conservare il proprio posto di lavoro. Il lavoratore che si assenterà oltre questo periodo potrà essere licenziato per giustificato motivo oggettivo

Risponde:

Gianluca Germani

Avvocato e Consulente Legale presso Spolverato e Soci Consulenti del Lavoro di Padova

La risposta è sì. Dovremmo andare a vedere, tuttavia, cosa disciplina il CCNL, ovvero il contratto collettivo nazionale sul lavoro applicato al singolo dipendente. Alcuni contratti nazionali, infatti, prevedono che i giorni di assenza per malattia e per ricevere cure o terapie salvavita dovute alle patologie gravi come quelle oncologiche vengano esclusi dal periodo di comporto. Altri CCNL, invece, come ad esempio quello commercio, prevede che i giorni di assenza per malattia o per sottoporsi a cure e terapie salvavita saranno ricompresi nel periodo di comporto. Pertanto il lavoratore che, nel caso ad esempio del contratto collettivo nazionale terziario ConfCommercio, superi i 180 giorni, nei quali verranno ricomprese le assenze per malattia per patologie gravi, possa essere licenziato. Il licenziamento ricadrà nella tipologia dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

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